PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 28 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «8-bis. Le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Decorso un mese dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.
      8-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le ipotesi nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 48-bis ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e del funzionamento delle reti di diffusione».

      2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 28 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale promuove i valori civici e sociali posti dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, e in particolare i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale.

 

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      2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10 per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.
      3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e, in particolare, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.